Art. 18
Capo V

Art. 18

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In vigore dal 6 gen 1953
Le controversie relative all'applicazione di penalità stabilite nei contratti e le questioni concernenti atti di transazione diretti a prevenire ed a troncare contestazioni giudiziarie, sono definite dall'Amministratore. Ove il loro ammontare superi i 3000 somali, deve essere sentito il Comitato amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-18