Capo V
Art. 14
14 / 43In vigore dal 6 gen 1953
I contratti dai quali derivi una entrata od una spesa devono essere preceduti, a prudente scelta dell'Amministrazione, da pubblici incanti o da licitazioni private, tranne che, limitatamente a particolari casi da motivarsi con appositi decreti, l'Amministrazione stessa non ritenga preferibile far ricorso a trattative private.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-14