Capo IV
Art. 12
12 / 43In vigore dal 6 gen 1953
Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal consuntivo sono accantonati in un fondo di riserva per essere destinati, con ordinanza dell'Amministratore, attraverso il bilancio, alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, accertato col consuntivo dell'esercizio successivo, ovvero, ove non occorra a tale scopo, a spese di carattere straordinario di pubblica utilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-12