Art. 11
Capo IV

Art. 11

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In vigore dal 6 gen 1953
Il conto consuntivo è diviso in due parti, l'una riguardante la gestione del bilancio, col conto dei residui attivi e passivi, che si tramandano all'esercizio successivo; l'altra, la situazione generale del patrimonio per ogni categoria di attività e passività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-11