Art. 10
Capo IV

Art. 10

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In vigore dal 6 gen 1953
Al termine dell'anno finanziario la Ragioneria provvede alla compilazione del conto consuntivo della gestione e lo trasmette, entro il 30 aprile seguente, con i relativi atti, accompagnati da una relazione, all'Amministratore, che lo approva con propria ordinanza, sentito il parere del Comitato amministrativo e della Sezione speciale della Corte di giustizia. Il consuntivo approvato viene comunicato, per i compiti di alta vigilanza, al Ministero degli affari esteri, che provvede quindi a trasmetterlo al Ministero del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-10