Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 gen 1953
Il Governo italiano cura le relazioni internazionali concernenti la Somalia. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero provvedono alla protezione dei cittadini del Territorio. L'exequatur ai consoli stranieri in Somalia è concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-2