Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 6 gen 1953
L'Ordinamento giudiziario della Somalia previsto dall' della Dichiarazione annessa all'Accordo di tutela, sarà istituito con ordinanza dell'Amministratore in armonia con i principi stabiliti in detto articolo. Tale Ordinamento dovrà prevedere: 1) l'istituzione di una Corte di giustizia allo scopo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e di regolare i conflitti di competenza e di decidere tutte le questioni di giurisdizione; 2) l'attribuzione alla predetta Corte della cognizione anche dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione che abbiano per oggetto interessi legittimi di individui e di enti; 3) l'attribuzione alla Corte stessa, in Sezione speciale, della cognizione dei giudizi in conto, di responsabilità, di pensione e degli altri giudizi in materie analoghe; 4) l'istituzione degli organi necessari per assicurare l'indipendenza dei giudici e per vigilare sul funzionamento della giustizia.
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