Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 6 gen 1953
L'Amministratore istituirà, con proprio decreto, un Comitato amministrativo da lui presieduto e composto dal Segretario generale e da 6 a 8 membri da lui scelti tra i capi degli Uffici e Servizi centrali dell'Amministrazione della Somalia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2357#art-12