Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 dic 1952
Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione all'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 32.65.63.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2369#art-2