Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione, Compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Ginnari Satriani Nicola fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera); Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Ginnari Satriani Nicola fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), per una superficie di ettari 18.88.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 16-25 maggio 1957, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nella tabella allegata."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2080#art-1