Art. 29
Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo V

Art. 29

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In vigore dal 31 dic 1952
Si intendono direttamente interessati alla sistemazione dei comprensori di bonifica montana gli enti pubblici o le associazioni già esistenti, che siano proprietari di beni situati nel comprensorio ed abbiano tra i loro fini istituzionali di concorrere al riassetto fisico ed economico della montagna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-29