Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Capo III
Art. 27
27 / 34In vigore dal 31 dic 1952
Nel decreto Ministeriale di concessione delle opere di competenza statale devono essere determinate le modalità che il concessionario è tenuto ad osservare per l'esecuzione delle opere stesse e per l'adempimento degli altri suoi obblighi.
Il contributo dello Stato e le quote a carico degli interessati, determinati in base al preventivo, vengono liquidati in ragione del costo effettivo delle opere, tenuto conto delle utilità economiche eventualmente derivate dal temporaneo possesso del fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-27