Art. 21
Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Capo II

Art. 21

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In vigore dal 31 dic 1952
Nel decreto Ministeriale per la concessione di studi e ricerche di cui all' della legge, deve essere precisato che qualora al compimento degli studi e ricerche non subentri l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza statale, il 50% della somma anticipata dovrà essere restituita allo Stato dal concessionario, e deve indicarsi il numero di annualità, non superiore a dieci, in cui il pagamento deve essere ripartito. Tali annualità saranno da calcolare al tasso legale di interesse vigente all'atto dell'emanazione del decreto Ministeriale di concessione. Il versamento della annualità deve effettuarsi presso la Tesoreria provinciale con imputazione al capitolo di entrata n. 259 nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti degli esercizi successivi a entrate diverse per recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio.
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