Art. 20
Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Capo II

Art. 20

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In vigore dal 31 dic 1952
Il concessionario del contributo, che intenda valersi della facoltà concessagli dall', ultimo comma, della legge, deve farne domanda al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste. Il contributo verrà liquidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo collaudo delle opere da parte dell'Ispettorato competente, e corrisposto all'istituto mutuante, dandone comunicazione all'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-20