Art. 15
Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo II

Art. 15

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In vigore dal 31 dic 1952
La liquidazione a favore degli istituti mutuanti, conseguente alla operatività della garanzia sussidiaria concessa dallo Stato, ai sensi dell' della legge, sino all'ammontare complessivo del 70% della perdita accertata, è disposta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, a richiesta degli istituti mutuanti. A tale richiesta dovrà essere allegata la documentazione dimostrativa dell'avvenuto esperimento delle vigenti procedure di riscossione coattiva e delle risultanze negative delle procedure stesse. La perdita accertata, di cui al precedente comma, è costituita dalle somme rimaste scoperte per capitale in base al piano di ammortamento e per gli interessi relativi alle quote scadute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-15