Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 10
10 / 34In vigore dal 31 dic 1952
I singoli mutui entreranno in ammortamento col 1 dicembre dell'esercizio finanziario dello Stato successivo a quello in cui è avvenuta la somministrazione dell'ultima quota di mutuo, ovvero dell'unica erogazione, nel caso di mutuo a somministrazione non frazionata.
L'ammortamento dei mutui avrà luogo in trenta quote annuali posticipate, costanti, ciascuna pari al 4% del capitale mutuato, comprensiva di rata capitale e di rata interessi.
Oltre al pagamento delle dette quote di ammortamento, nessun altro onere potrà essere fatto gravare sul mutuatario ad eccezione delle spese di contratto, ivi comprese quelle preliminari e complementari.
Per il periodo di preammortamento il mutuatario è tenuto a corrispondere all'istituto mutuante l'interesse semplice posticipato in ragione dell'1,20% annuo sulla somma man mano riscossa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-10