Art. 10
Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo II

Art. 10

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In vigore dal 31 dic 1952
I singoli mutui entreranno in ammortamento col 1 dicembre dell'esercizio finanziario dello Stato successivo a quello in cui è avvenuta la somministrazione dell'ultima quota di mutuo, ovvero dell'unica erogazione, nel caso di mutuo a somministrazione non frazionata. L'ammortamento dei mutui avrà luogo in trenta quote annuali posticipate, costanti, ciascuna pari al 4% del capitale mutuato, comprensiva di rata capitale e di rata interessi. Oltre al pagamento delle dette quote di ammortamento, nessun altro onere potrà essere fatto gravare sul mutuatario ad eccezione delle spese di contratto, ivi comprese quelle preliminari e complementari. Per il periodo di preammortamento il mutuatario è tenuto a corrispondere all'istituto mutuante l'interesse semplice posticipato in ragione dell'1,20% annuo sulla somma man mano riscossa.
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