Art. 1
Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo I

Art. 1

1 / 34
In vigore dal 31 dic 1952
Norme integrative e di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani. . L'elenco dei territori montani, di cui al terzo comma dell' della legge 25 luglio 1952, n. 991, dovrà essere compilato per la prima volta nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Gli aggiornamenti dell'elenco suddetto saranno fatti annualmente entro il 31 marzo, a partire dal 1954. Il provvedimento che dispone l'inclusione nell'elenco dei territori montani è notificato al Comune ed ai Comuni interessati entro quindici giorni dalla data della sua emanazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-1