Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, recante norme transitorie per il conferimento del posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;
Decreta:
Il posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui alla tabella B dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 382, è conferito a scelta del Ministro fra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 15 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 27. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-15;3332#art-1