Art. 1
1 / 4In vigore dal 9 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ravona Lida fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);
Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrano tutte le condizioni richieste dal Citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma, degli articoli 5 della Legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21, ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonnizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bavona Lida e Dino fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia, di Grosseto), per una superficie di ettari 7.40.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1858#art-1