Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 19
19 / 20In vigore dal 9 nov 1952
Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli Istituti che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie e i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sul prestiti e mutui con tali anticipazioni concessi e somministrati.
Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulle gestioni delle anticipazioni previste nella convenzione di cui al precedente , per accertare la situazione in riferimento ai prestiti e ai mutui concessi e somministrati e la regolarità delle relative operazioni.
A questo scopo gli Istituti dovranno convenire con i beneficiari l'inserzione - nei singoli contratti di prestito o di mutuo - di apposita clausola da cui risulti il consenso dei beneficiari stessi a che siano esercitati, per la durata dell'ammortamento, controlli circa l'esistenza e l'impiego delle macchine acquistate e la destinazione delle opere eseguite.
Gli Istituti sono tenuti ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni di cui al precedente comma, in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-19