Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 28 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Vigevano, in data 16 maggio 1952 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, in data 20 giugno 1952; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), è incorporato nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia). Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1952 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 36. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-16;1970#art-1