Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 21 nov 1952
È istituto un Consolato di 2ª categoria in Cochabamba (Bolivia) con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Cochabamba, Tarija, Chuquisaca e Santa Cruz de la Sierra. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-04;1340#art-2