Art. 4

Art. 4

4 / 5
In vigore dal 1 dic 1952
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1050, n. 841, sui terreni, di complessivi ettari 43.59.55, indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1742#art-4