Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 nov 1952
I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 3.78.75, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1678#art-2