Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 nov 1952
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni, di complessivi ettari 33.60.87, indicati nell'allegato 2 unito al precedente decreto e costituenti parte del terzo residuo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1649#art-4