Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 14 dic 1952
Il concorso sarà giudicato da una apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta dai seguenti membri: a) due professori delle Facoltà di magistero, di cui uno almeno ordinario, che avrà le funzioni di presidente; b) un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione; c) un provveditore agli studi; d) un ispettore centrale per le scuole elementari. Un funzionario del Ministero di grado non inferiore all'8°esplicherà le funzioni di segretario. Qualora per il numero dei candidati occorra formare Sottocommissioni a norma dell'art. 10, capoverso, della legge 4 novembre 1950, n. 888, ciascuna Sottocommissione sarà formata da persone tratte rispettivamente dalle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo. In tal caso, le Sottocommissioni, sotto la presidenza del presidente più anziano, sono convocate preliminarmente in seduta plenaria per concordare i criteri comparativi e il punteggio da attribuire alle singole categorie dei titoli, nonché per la ripartizione dei candidati fra le singole Sottocommissioni. In seduta plenaria finale saranno esaminati e decisi i casi controversi e redatta la graduatoria generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1969#art-4