Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione
Art. 9
9 / 29In vigore dal 1 gen 1953
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, se necessario, ogni bimestre.
Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato qualora almeno venti soci od il Collegio dei revisori ne presentino richiesta scritta al presidente.
Esso è chiamato:
1) ad assicurarsi della regolarità delle entrate della Cassa;
2) a deliberare sulla liquidazione delle sovvenzioni di cui all';
3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie ed all'introito di sovvenzioni, di contributi e di proventi eventuali;
4) ad autorizzare le spese di cui al n. 3) dell';
5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento della Cassa e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
6) ad approvare i bilanci preventivi e consuntivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-9