Art. 7
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione

Art. 7

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In vigore dal 1 gen 1953
La Cassa è amministrata da un Consiglio nominato con decreto dei Ministri per le finanze e per il bilancio e ad interim per il tesoro, costituito come appresso: dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze: presidente; da un funzionario di grado non inferiore al sesto del Ministero del tesoro: vice presidente. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente; da undici consiglieri di cui: uno di gruppo A (del ruolo centrale del personale amministrativo delle finanze; uno di gruppo A (del ruolo centrale amministrativo del Ministero del tesoro o del bilancio); uno di gruppo A (del ruolo del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato); due di gruppo A (del ruolo del personale amministrativo delle Intendenze di finanza); uno di gruppo C (del ruolo del personale d'ordine del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza); uno di gruppo C (del ruolo del personale d'ordine del Ministero del tesoro o del bilancio), uno di gruppo C (del personale d'ordine della Ragioneria generale dello Stato); un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza): un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero del tesoro o del bilancio), dal dirigente dell'Ispettorato generale per il lotto e lotterie. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del Collegio dei revisori composto di tre funzionari scelti: uno tra il personale del ruolo centrale amministrativo del Ministero delle finanze; uno tra il personale del ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato; uno tra il personale del ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza. I membri del Consiglio. compresi i revisori ed all'infuori del presidente, durano in carica due anni. Essi possono essere riconfermati. La segreteria del Consiglio e formata da un funzionario amministrativo dei ruoli centrali delle Finanze, con funzioni di segretario: un funzionario del ruolo del Ministero del bilancio o tesoro, con incarico di contabile ed un impiegato della carriera d'ordine di uno dei Ministeri predetti, con mansioni di cassiere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-7