Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione
Art. 3
3 / 29In vigore dal 1 gen 1953
Le entrate della Cassa sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione dei soci stabilita in L. 100 e dalle quote mensili stabilite in L. 60 per gli impiegati dei ruoli di gruppo A e B; L. 50 per gli impiegati di gruppo C; L. 40 per gli impiegati subalterni.
b) dagli interessi del patrimonio investito per la migliore utilizzazione dei fondi della Cassa;
c) dalle oblazioni volontarie, lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
d) da eventuali contributi dei Ministeri interessati.
La misura della quota di iscrizione e di quelle mensili potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-3