Art. 3
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione

Art. 3

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In vigore dal 1 gen 1953
Le entrate della Cassa sono costituite: a) dalla quota di iscrizione dei soci stabilita in L. 100 e dalle quote mensili stabilite in L. 60 per gli impiegati dei ruoli di gruppo A e B; L. 50 per gli impiegati di gruppo C; L. 40 per gli impiegati subalterni. b) dagli interessi del patrimonio investito per la migliore utilizzazione dei fondi della Cassa; c) dalle oblazioni volontarie, lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali; d) da eventuali contributi dei Ministeri interessati. La misura della quota di iscrizione e di quelle mensili potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-3