Art. 23
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione

Art. 23

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In vigore dal 1 gen 1953
Lo scioglimento della Cassa e la destinazione dei fondi, come l'eventuale ripartizione di essi, nonché qualsiasi modifica al presente statuto riguardante le finalità dell'Ente, debbono essere deliberate dagli iscritti anche per referendum, con maggioranza assoluta di essi, previo parere favorevole dei Ministri per le finanze per il tesoro e per il bilancio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-23