Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione
Art. 16
16 / 29In vigore dal 1 gen 1953
Agli iscritti passati ad altri impieghi dello Stato che siano riammessi nei ruoli delle categorie di cui all' del presente statuto, la sovvenzione già corrisposta sarà portata in detrazione a quella che sarà successivamente liquidata all'atto della definitiva cessazione dal servizio, tenuto conto degli interessi legali dovuti per la durata della anticipazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-16