Art. 12
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione

Art. 12

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In vigore dal 1 gen 1953
Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Egli, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente. In caso di urgenza il presidente, o, in sua assenza, il vice presidente, può subito disporre il pagamento di un acconto sulla somma da corrispondersi come sovvenzione, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-scs-12