Art. 1
In vigore dal 1 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, col quale venne attribuita la personalità giuridica alla "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza";
Visto l' dello statuto dell'Ente, allegato al suddetto decreto del Capo provvisorio dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti i pareri favorevoli dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il bilancio e ad interim per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il vigente statuto per la "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza", approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 325 dei 26 ottobre 1946, è sostituito da quello annesso al presente decreto, vistato dai Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio.
Detto Ente assume la nuova denominazione di: "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 48. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-rd-1