Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, col quale venne attribuita la personalità giuridica alla "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza"; Visto l' dello statuto dell'Ente, allegato al suddetto decreto del Capo provvisorio dello Stato; Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti i pareri favorevoli dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il vigente statuto per la "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza", approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 325 dei 26 ottobre 1946, è sostituito da quello annesso al presente decreto, vistato dai Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio. Detto Ente assume la nuova denominazione di: "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 48. - PALLA
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