Art. III
Norme che regolano la concessione dei prestiti

Art. III

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In vigore dal 1 gen 1953
L'ammontare del prestito non potrà superare l'importo netto degli emolumenti mensili spettanti all'impiegato. La durata dell'ammortamento del prestito stesso non può essere superiore ai dodici mesi. L'ammortamento va fatto sugli emolumenti mensili spettanti al richiedente. Il tasso di interesse a favore della Cassa resta fissato nella misura del 3%. Gli interessi complessivi sono trattenuti, in unica soluzione, all'atto della concessione del prestito, senza diritto a rimborso totale o parziale anche nel caso di estinzione anticipata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-ncr-iii