Norme che regolano la concessione dei prestiti
Art. II
26 / 29In vigore dal 1 gen 1953
Per ottenere il prestito il socio deve presentare i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda diretta al Consiglio di amministrazione dell'Ente, con il visto del capo d'ufficio attestante la veridicità dei motivi di bisogno addotti dal richiedente;
b) documenti comprovanti lo stato di necessità in cui si trova l'interessato;
c) dichiarazione rilasciata dall'ufficio pagatore attestante l'importo dell'emolumento netto percepito dal richiedente;
d) dichiarazione con la quale il funzionario delegato alla riscossione dello stipendio del socio si impegna - previa autorizzazione dell'interessato - a trattenere mensilmente sullo stipendio del richiedente le rate mensili di ammortamento del prestito, con espresso impegno di rimetterne l'ammontare all'amministrazione della Cassa;
e) dichiarazione con cui il richiedente autorizza l'amministrazione della Cassa a compiere, anche sulle eventuali sue competenze finali in caso di cessazione dal servizio, le trattenute che fossero ancora necessarie per l'estinzione del debito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-ncr-ii