Art. I
Norme che regolano la concessione dei prestiti

Art. I

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In vigore dal 1 gen 1953
Il prestito può essere accordato - su decisione insindacabile del Consiglio di amministrazione - ai soci che dimostrino di trovarsi in condizioni di particolare bisogno. Tali condizioni debbono essere specificate nell'apposita domanda diretta al Consiglio di amministrazione dell'Ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1986#art-ncr-i