Art. 5
Capo I

Art. 5

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In vigore dal 11 nov 1952
A corso ultimato, il presidente - riunita la Commissione esaminatrice - apre la discussione su ciascun candidato, che dovrà essere apprezzato esclusivamente sulla base dei giudizi espressi nelle relazioni di cui all' e degli elementi acquisiti direttamente da ogni componente della Commissione anzidetta. Terminata la discussione, ciascun componente della Commissione emette il giudizio complessivo - in seduta plenaria e votando con scheda segreta, ma firmata - circa la "idoneità" o la "non idoneità" di ciascun candidato. È dichiarato "idoneo" il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti favorevoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-5