Capo I
Art. 3
3 / 12In vigore dal 11 nov 1952
Il programma dei corsi valutativi risulta dall'allegato A del presente decreto, ed è svolto da ufficiali superiori nominati dal Ministro per le finanze su proposta del Comando generale del Corpo.
Ogni candidato è periodicamente chiamato a sostenere discussioni orali e a svolgere per iscritto temi sulle varie parti del programma.
Alla fine del corso gli ufficiali superiori anzidetti esprimono - con apposita relazione - in termini precisi e senza assegnazione di punti il proprio giudizio circa il grado di cultura generale e professionale dimostrata da ogni candidato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-3