Capo I
Art. 2
2 / 12In vigore dal 11 nov 1952
I limiti di anzianità dei capitani da prendere in esame per l'ammissione al corso valutativo sono determinati dal Comando generale della guardia di finanza mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo. Sono ammessi ai corsi i capitani dichiarati "meritevoli" dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento.
Il capitano giudicato non meritevole di partecipare al corso valutativo è considerato "non prescelto" per l'avanzamento.
Il capitano che rinunci a partecipare al corso ai sensi dell'art. 18 della citata legge 7 giugno 1934, numero 899, e successive modifiche, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta, che sarà allegata allo specchio di proposta da trasmettere al Comando generale completato della dicitura "ha rinunciato all'avanzamento".
I nomi dei capitani ammessi a frequentare il corso sono pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1319#art-2