Art. 7
Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte

Art. 7

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In vigore dal 25 set 1952
Il Comitato nazionale dei delegati provinciali è convocato una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'invito è diramato, con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale presiede il Comitato, assistito da un segretario e due scrutatori da lui nominati. Ogni delegato ha diritto ad un voto: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In prima convocazione il Comitato può validamente deliberare con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti.
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