Art. 23
Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte

Art. 23

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In vigore dal 25 set 1952
Le spese non coperte dalle entrate previste dal precedente , sono ripartite fra gli esattori in carica durante l'anno cui le spese si riferiscono, in proporzione dell'aggio percepito sui ruoli meccanizzati. Se le entrate previste all' delle lettere b), c), e) ed f) superino le spese di cui all', al netto delle spese imputabili al lavori meccanografici per conto dei terzi, l'eccedenza va attribuita per metà agli enti impositori e per l'altra metà agli esattori in detrazione del contributo da questi dovuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1141#art-aas-23