Art. 21
Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte

Art. 21

21 / 28
In vigore dal 25 set 1952
Il Consorzio può, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, avvalersi per la compilazione meccanografica dei ruoli, degli impianti già esistenti presso enti o istituti che gestiscono esattorie: in tal caso stabilisce anno per anno, di accordo con le aziende interessate, il corrispettivo per l'utilizzazione degli impianti stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1141#art-aas-21