Art. 1
In vigore dal 1 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Madrid, tra l'Italia e la Spagna, il 26 marzo 1952:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamenti;
c) Protocollo aggiuntivo agli Accordi commerciale e di pagamenti;
d) scambi di Note.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-rd-1