Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Madrid, tra l'Italia e la Spagna, il 26 marzo 1952: a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamenti; c) Protocollo aggiuntivo agli Accordi commerciale e di pagamenti; d) scambi di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-rd-1