Accordo 1
Art. 2
2 / 25In vigore dal 1 feb 1953
L'Italia e la Spagna si concederanno reciprocamente un trattamento quanto più liberale possibile nel rilascio delle autorizzazioni d'importazione e di esportazione allo scopo di facilitare l'incremento degli scambi tra i due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-2