Art. 2
Accordo 1

Art. 2

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In vigore dal 1 feb 1953
L'Italia e la Spagna si concederanno reciprocamente un trattamento quanto più liberale possibile nel rilascio delle autorizzazioni d'importazione e di esportazione allo scopo di facilitare l'incremento degli scambi tra i due Paesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-2