Art. 1
1 / 4In vigore dal 10 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole per i terreni ricadenti nel comune di Vernole (Provincia di Lecce);
Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio dei terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richeste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato altresì che la sunnominata Società non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 19 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 633.87.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1169#art-1