Art. 4

Art. 4

4 / 5
In vigore dal 24 set 1952
I limiti minimi e massimi delle pene pecuniarie disciplinari previsti per i magazzinieri di vendita e per i rivenditori di generi di monopolio dagli articoli 64 e 119 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sono elevati di cinquanta volte. Sono parimenti elevati di cinquanta volte i limiti massimi indicati negli articoli 12 e 40 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ai fini dell'applicazione delle pene pecuniarie disciplinari di cui sopra. Le disposizioni di cui innanzi si applicano agli appalti e alle concessioni intervenuti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1140#art-4