Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, col quale e stata istituita l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;
Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale il tronco di strada provinciale Cassino-Montecassino;
Visto il voto n. 200 del 29 agosto 1951, del Consiglio di amministrazione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);
Visto il voto n. 1171 del 5 aprile 1952, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È classificata nella rete delle strade statali la strada provinciale Cassino-Montecassino che partendo dal km. 138+500 della strada statale n. 6 "Casilina" raggiunge l'ingresso "Pax" dell'Abbazia.
Tale strada è iscritta nell'elenco delle strade statali col n. 149 e con la denominazione "Strada di Montecassino".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, Sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 42. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-01;1237#art-1