Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Art. 9
9 / 51In vigore dal 27 set 1952
In corrispondenza di ciascuno dei membri effettivi del Consigli direttivi dell'O.N.I.G. di cui alle lettere d), e) ed f), dell' della legge, dovrà essere nominato un membro supplente scelto dagli stessi organi previsti per la scelta dei rappresentanti effettivi.
I membri supplenti possono partecipare al lavori del Consiglio direttivo delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi solo nei casi di temporaneo comprovato impedimento dei rispettivi titolari.
Per la durata in carica del membri supplenti vale la norma dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-9