Art. 50
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 50

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In vigore dal 27 set 1952
Le pubbliche Amministrazioni ed i privati datori di lavoro, qualora si trovino ad avere occupato, per effetto di assunzioni già effettuate, un numero di invalidi di guerra e di invalidi civili per fatto di guerra complessivamente pari o superiore a quello dato dalle percentuali di cui agli della legge sono tenuti ad assumere gli invalidi di cui agli della legge non appena detto numero venga a riportarsi complessivamente al disotto dei limiti previsti dalla legge medesima. Soltanto in sede di dette assunzioni o di eventuali licenziamenti le pubbliche Amministrazioni ed i privati datori di lavoro sono tenuti a raggiungere gradualmente le proporzioni tra le varie categorie di invalidi ai sensi di legge,
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