Art. 44
Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Art. 44

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In vigore dal 27 set 1952
L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall' della legge non si estende alla decisione, in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dall', comma quinto, della legge medesima, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali questo ultimo esercita la vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-18;1176#art-rpl-44